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Sez. 5 - , Sentenza n. 610 del 12/01/2018 (Rv. 646892 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta di cui all'art. 11 della l. n. 449 del 1997 - Natura negoziale dell'indicazione nella dichiarazione - Conseguenze - Mancata indicazione nella dichiarazione del periodo di imposta di riferimento - Decadenza dal beneficio - Limiti.
Stato
decisa il 2018-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646892-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Il credito d'imposta di cui all'art. 11 della l. n. 449 del 1997 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è accordato: detta indicazione costituisce una dichiarazione di volontà sicché, in caso di omissione, non opera il principio della generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali, salvo che il contribuente dimostri l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)