Sez. 1, Sentenza n. 5971 del 06/02/1986 Ud. (dep. 20/06/1986) Rv. 173188 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - COMUNE DI PIÙ PERSONE - INDIVIDUAZIONE DELLA QUANTITÀ - CRITERIO.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - COMUNE DI PIÙ PERSONE - INDIVIDUAZIONE DELLA QUANTITÀ - CRITERIO.*
Se un quantitativo di sostanze stupefacenti o psicotrope sia detenuto in comune da più persone, per determinare la sussistenza della modica quantità non è ammissibile il frazionamento pro quota, ma, poiché il potere di fatto di ciascuno riguarda l'intero quantitativo, a questo va riferita la responsabilità di ogni condetentore. (Conf mass n 171256).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)