Sez. 1, Sentenza n. 11616 del 24/06/1985 Ud. (dep. 29/11/1985) Rv. 171256 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - PIÙ DETENTORI DI SOSTANZA STUPEFACENTE - FRAZIONAMENTO DEL QUANTITATIVO "PRO QUOTA" - ESCLUSIONE - CONCORSO DI CIASCUNO NEL REATO PER L'INTERA QUANTITÀ - SUSSISTENZA.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - PIÙ DETENTORI DI SOSTANZA STUPEFACENTE - FRAZIONAMENTO DEL QUANTITATIVO "PRO QUOTA" - ESCLUSIONE - CONCORSO DI CIASCUNO NEL REATO PER L'INTERA QUANTITÀ - SUSSISTENZA.*
Se un quantitativo di sostanze stupefacenti o psicotrope sia detenuto in comune da più persone, per determinare la sussistenza della "modica quantità" non è ammissibile il frazionamento "pro quota", ma, poiché il potere di fatto di ciascuno riguarda l'intero quantitativo, a questo va riferita la responsabilità di ogni codetentore. (V mass n 159584; (Conf mass n 154932; (Conf mass n 154941).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)