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Sez. 1, Sentenza n. 5871 del 11/03/2011 (Rv. 617150 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Funzione - Lavori resi necessari da eventi di forza maggiore - Diritto al compenso - Condizioni - Iscrizione della riserva - Necessità.
Stato
decisa il 2011-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617150-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalto di opere pubbliche, l'istituto della riserva è posto a garanzia della P.A. appaltante, la quale deve essere messa in condizione di esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza o meno di una propria obbligazione, onde il corrispondente onere a carico dell'appaltatore non subisce deroghe nel caso in cui la pretesa fatta valere si riferisca a lavori resi necessari da eventi non previsti. Pertanto, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore, che non siano stati previamente autorizzati e per i quali, quindi, egli non abbia diritto ad aumento di prezzo, possono dare luogo a compenso a condizione che essi formino oggetto di tempestiva riserva ovvero che siano stati, riconosciuti come tali dall'amministrazione committente.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)