Sez. 1, Sentenza n. 8512 del 02/04/2008 (Rv. 602682 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Pretesa relativa a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale - Situazioni di non immediata portata onerosa, ma con potenzialità dannosa obbiettivamente apprezzabile - Onere della riserva - Condizioni - Lavori introdotti dall'appaltatore con iniziativa unilaterale - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In materia di opere pubbliche, le riserve previste dall'art. 54 r.d. n. 350 del 1895 hanno lo scopo di consentire all'appaltatore di far risultare le proprie pretese per compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale, purché tempestivamente inserite nella contabilità, e possono riferirsi anche a situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti già dall'inizio obbiettivamente apprezzabile - secondo criteri di media diligenza e buona fede - e consenta, pertanto, una corretta valutazione della situazione in base ai dati disponibili, onde segnalare alla parte committente il presumibile esborso da affrontare, salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive - o in sede di chiusura del conto finale - se la quantificazione sia al momento impossibile. Peraltro, la pretesa fatta valere con la riserva deve riferirsi a lavori che non siano stati introdotti dall'appaltatore con iniziativa unilaterale, in violazione dell'art. 342 legge n. 2248 del 1865, all. F.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)