Sez. 1 - , Sentenza n. 23513 del 12/04/2019 Ud. (dep. 29/05/2019) Rv. 276142 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Ammissione all'oblazione in difetto delle condizioni previste dalla legge - Adempimento dell'obbligo pecuniario - Conseguenze - Effetto estintivo - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
L'adempimento dell'obbligo pecuniario a seguito dell'ammissione all'oblazione in difetto delle condizioni previste dalla legge non determina l'immediata estinzione del reato, condizionata esclusivamente alla verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la dichiarazione predibattimentale di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per intervenuta oblazione alla quale l'imputato era stato ammesso a seguito di erronea riqualificazione, in esito all'udienza preliminare, del delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, originariamente contestato nella richiesta di rinvio a giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)