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Sez. 4, Sentenza n. 36570 del 18/09/2006 Ud. (dep. 04/11/2006) Rv. 235021 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione discrezionale - Ammissione e rinvio dell'udienza per la verifica della ritualità del pagamento - Mancata comparizione dell'imputato all'udienza di rinvio - Revoca dell'ammissione e condanna - Illegittimità.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235021-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

Quando il giudice abbia ammesso l'imputato all'oblazione discrezionale, fissandogli un termine per il pagamento e rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l'adempimento dell'obbligo pecuniario è sufficiente a produrre l'effetto estintivo del reato sicché, in caso di mancata comparizione all'udienza di rinvio dell'imputato medesimo, la revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione e la conseguente sentenza di condanna sono viziate da violazione di legge che va fatta valere mediante ricorso per cassazione nel quale può avere ingresso la relativa prova documentale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 com. 4 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)