Sez. 4, Sentenza n. 36570 del 18/09/2006 Ud. (dep. 04/11/2006) Rv. 235021 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione discrezionale - Ammissione e rinvio dell'udienza per la verifica della ritualità del pagamento - Mancata comparizione dell'imputato all'udienza di rinvio - Revoca dell'ammissione e condanna - Illegittimità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
Quando il giudice abbia ammesso l'imputato all'oblazione discrezionale, fissandogli un termine per il pagamento e rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l'adempimento dell'obbligo pecuniario è sufficiente a produrre l'effetto estintivo del reato sicché, in caso di mancata comparizione all'udienza di rinvio dell'imputato medesimo, la revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione e la conseguente sentenza di condanna sono viziate da violazione di legge che va fatta valere mediante ricorso per cassazione nel quale può avere ingresso la relativa prova documentale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 com. 4 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)