Sez. 5, Sentenza n. 12073 del 07/10/1980 Ud. (dep. 17/11/1980) Rv. 146692 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITA.*
Se e vero che i precedenti penali dell'imputato non sono di per se ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, possono tuttavia venire in considerazione come elemento negativo e valgono anche da soli a dare adeguata ragione dell'uso del potere discrezionale del giudice ai fini del diniego di esse, costituendo elemento idoneo alla valutazione della personalita del reo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)