diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7915 del 15/04/1982 Ud. (dep. 15/09/1982) Rv. 155052 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - OBBLIGO DI ESAMINARE TUTTI GLI ELEMENTI A FAVORE O CONTRO LA CONCESSIONE - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155052-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - OBBLIGO DI ESAMINARE TUTTI GLI ELEMENTI A FAVORE O CONTRO LA CONCESSIONE - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITÀ.*

In tema di attenuanti generiche il giudice non è tenuto ad elencare in sentenza tutti gli elementi che militino a favore o contro la concessione, ma deve solo menzionare quelli che di per sè soltanto siano prevalenti ai fini della decisione in un senso o nell'altro: conseguentemente non pecca di motivazione la sentenza che neghi le attenuanti generiche in considerazione dei cattivi precedenti penali dell'imputato. (V mass n 146574 ed ivi citate; (V mass n 145933; (Conf mass n 146692).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 574, Cod. Proc. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)