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Sez. U, Sentenza n. 2660 del 14/12/1970 (Rv. 349091 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - LEGITTIMAZIONE - DELL'UFFICIO - DEI FUNZIONARI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349091-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - LEGITTIMAZIONE - DELL'UFFICIO - DEI FUNZIONARI - CONDIZIONI.*

La facolta di impugnare le decisioni della commissione distrettuale delle imposte dinanzi alla commissione provinciale e quelle della commissione provinciale dinanzi alla commissione centrale e attribuita genericamente all' ufficio finanziario e non gia specificamente alla persona fisica del titolare o del reggente l'ufficio. Quindi non solo il titolare dell'ufficio, ma anche i funzionari, preposti al reparto che tratta la materia controversa e che abbiano la capacita di manifestare la volonta della pa, in base al rapporto organico di immedesimazione organica, sono legittimati all'Esercizio della facolta di impugnare le decisioni delle commissioni tributarie. (Conf 2657'70, mass n 349088).*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)