Sez. 3, Sentenza n. 10969 del 11/07/2000 Ud. (dep. 26/10/2000) Rv. 217584 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Termine per la presentazione dei documenti - Proroga disposta dal sindaco - Validità al fine di impedire la improcedibilità della domanda di condono - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
La procedura amministrativa di sanatoria edilizia prevista dagli artt. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 deve ritenersi improcedibile (con conseguente diniego della sanatoria), ai sensi del comma 4 del citato art. 39 (come modificato dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) non solo nel caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine previsto dalla legge (tre mesi dalla richiesta), ma anche nel caso in cui il termine sia stato prorogato d'iniziativa del sindaco ed entro detto termine prorogato vi sia stato adempimento da parte del condonante, atteso che un termine stabilito dalla legge a pena di decadenza non può essere discrezionalmente prorogato dall'autorità amministrativa. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato la ulteriore sospensione del processo penale, avendo ritenuto estinta la procedura di condono dopo la scadenza dell'originario termine di legge).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 37 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)