Sez. 3, Sentenza n. 12907 del 13/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 212298 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Termine per il versamento degli interessi dell'oblazione - Decorrenza dalla notifica dell'obbligo di pagamento - Effetti - Richiesta di integrazione della documentazione - Inosservanza - Improcedibilità della domanda - Limiti.
EDILIZIA - IN GENERE
La Legge n. 449 del 1997, ulteriormente incidendo sulla disciplina della Legge n. 662 del 1996, ha previsto che il termine perentorio stabilito per il versamento degli interessi dell'oblazione pagata dopo la scadenza di quello indicato dai commi quinto e sesto dell'art. 39 L. n. 724 del 1994, non è più ancorato ad un dato certo (il 31 marzo 1997), ma dipende dal decorso di 60 giorni "dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento", sicché si è individuato un termine mobile, ampliando i poteri della pubblica amministrazione precedentemente ristretti e, di fatto, rimettendo in termini gli inadempienti. Permane, tuttavia, la sanzione di improcedibilità della domanda di condono nel caso di omessa tempestiva integrazione della documentazione, sia per quanto attiene i reati di cui al comma ottavo dell'art. 39 l. 724 del 1994 (quelli concernenti la tutela dei vincoli "ex legibus" 1089 e 1497 del 1939 e n. 431 del 1985), sia in tutte le ipotesi in cui la documentazione richiesta sia indispensabile per appurare la congruità dell'oblazione.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1 com. 9, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 40 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 41 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)