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Sez. 2, Sentenza n. 12804 del 27/12/1993 (Rv. 484862 - 01)

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Opere del terzo con materiali propri - Qualità di terzo | Occupante in seguito a risoluzione del contratto che gli consentiva di costruire o eseguire miglioramenti - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484862-01

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Opere del terzo con materiali propri - Qualità di terzo

Ai fini dell'art. 936 cod. civ., che disciplina le opere eseguite da un terzo con materiali propri su suolo altrui, deve considerarsi "terzo" colui il quale non abbia avuto alcun rapporto con il proprietario del suolo, onde tale qualità va riconosciuta anche all'occupante, di cui sia stato risolto il contratto che gli consentiva di costruire sul suolo o di eseguirvi miglioramenti, stante l'efficacia retroattiva della risoluzione tra le parti (art. 1458 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)