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Sez. 2, Sentenza n. 895 del 29/01/1997 (Rv. 502107 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO | Disciplina ex. art. 936 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Preesistente contratto - Invalidità o risoluzione - Autore delle opere - Qualità di terzo - Configurabilità- Conseguenze - Azione di arricchimento contro il proprietario del fondo sul quale sono state eseguite le opere - Improponibilità.
Stato
decisa il 1997-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502107-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO

La disciplina dettata dall'art. 936 cod. civ. può trovare applicazione soltanto quando l'autore delle opere sia realmente terzo, non sia cioè legato al proprietario del suolo da alcun rapporto negoziale relativo al suolo stesso o alle opere, ma tale ipotesi si verifica non soltanto nell'originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma anche allorché un preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, stante l'efficacia retroattiva "inter partes" della relativa pronuncia. Nella detta ipotesi è pertanto preclusa al contraente che in base al contratto poi risolto abbia edificato sul suolo altrui la proposizione dell'azione di arricchimento contro il proprietario del fondo, stante il carattere sussidiario della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)