diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5674 del 30/11/1978 (Rv. 395456 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - ILLEGITTIMITA IMPLICANTE DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MERA IRREGOLARITA NELLA NOMINA DEI GIUDICI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - GIUDICI NON TOGATI - MANCATA INCLUSIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI - LORO SORTEGGIO SENZA LA PREVIA RICOSTITUZIONE DEL NUMERO LEGALE NELL'ALBO DEGLI ESPERTI - LORO INDICAZIONE DA PARTE DELLO ASSESSORATO REGIONALE ALL'AGRICOLTURA ANZICHE DA CAPO DELLO ISPETTORATO COMPARTIMENTALE).*
Stato
decisa il 1978-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395456-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - ILLEGITTIMITA IMPLICANTE DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MERA IRREGOLARITA NELLA NOMINA DEI GIUDICI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - GIUDICI NON TOGATI - MANCATA INCLUSIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI - LORO SORTEGGIO SENZA LA PREVIA RICOSTITUZIONE DEL NUMERO LEGALE NELL'ALBO DEGLI ESPERTI - LORO INDICAZIONE DA PARTE DELLO ASSESSORATO REGIONALE ALL'AGRICOLTURA ANZICHE DA CAPO DELLO ISPETTORATO COMPARTIMENTALE).*

L'illegittima composizione del collegio giudicante, che da luogo a difetto di giurisdizione, si ha nel caso di totale difetto di legittimazione dei giudici o della loro assoluta inidoneita a far parte di un organo giurisdizionale, sicche questo, in concreto, non coincida con il modello astratto configurato dalla legge, ma non nel caso di semplici irregolarita nella nomina dei giudici, che possono essere dichiarate solo attraverso l'impugnativa nella competente Sede. (nella specie, la Corte ha ravvisato una semplice irregolarita nel fatto che i giudici-esperti di una Sezione specializzata agraria non erano compresi negli elenchi provinciali di cui all'art 3, terzo comma, della legge n 320 del 1963; che il loro sorteggio era stato eseguito senza previamente ricostituire nel numero legale l'albo degli esperti; che essi non erano stati indicati dal capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura, ma dallo assessorato regionale all'agricoltura). (V 4165/75, mass n 378510; (V 2715/74).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)