Sez. U, Sentenza n. 4165 del 18/12/1975 (Rv. 378510 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - IN GENERE - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - IRREGOLARITA RELATIVE ALLA NOMINA DEI COMPONENTI L'ORGANO COLLEGIALE - IRRILEVANZA - INVESTITURA DELL'AUTORITA COMPETENTE E REGOLARITA FORMALE - LEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE (INVALIDITA DELLA NOMINA GOVERNATIVA DI ALCUNI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO).*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - IN GENERE - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - IRREGOLARITA RELATIVE ALLA NOMINA DEI COMPONENTI L'ORGANO COLLEGIALE - IRRILEVANZA - INVESTITURA DELL'AUTORITA COMPETENTE E REGOLARITA FORMALE - LEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE (INVALIDITA DELLA NOMINA GOVERNATIVA DI ALCUNI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO).*
L'illegittima composizione del collegio giudicante, che, consistendo nella Mancanza degli elementi costitutivi essenziali dell'organo, si inquadra sotto lo schema del difetto di giurisdizione, e puo essere, quindi, utilmente dedotta come motivo di ricorso per Cassazione contro le decisioni del consiglio di stato in Sede giurisdizionale, non include anche le irregolarita relative alla nomina dei giudici componenti l'organo collegiale; invero, fuori dell'ipotesi di difetti cosi gravi da rivelare la carenza totale di legittimazione del giudice o la sua assoluta inidoneita a far parte di un organo giurisdizionale, che appunto per la presenza di detto giudice non coincide con quello che la legge ha delineato, occorre stare all'investitura che egli abbia ricevuto dall'autorita competente a conferirgliela, ed alla regolarita formale della medesima, fino a quando l'impugnativa nella competente Sede non ne abbia evidenziato l'illegittimita e travolto l'esistenza. (nella specie, una decisione giurisdizionale del consiglio di stato era stata impugnata per difetto di giurisdizione, davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sotto il profilo della invalidita della nomina, da parte del governo, di alcuni membri del consiglio stesso; la suprema Corte, premessa la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita delle norme relative al potere governativo di nominare i consiglieri di stato, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale 19 dicembre 1973 n 177, ha ritenuto, enunciando il principio di cui sopra, non deducibile con il ricorso l'indicata questione). (Conf 2715/74, mass n 371173).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)