Sez. 5, Ordinanza n. 22230 del 26/10/2011 (Rv. 619583 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione prevista dall'art. 2, comma 30, della legge n. 350 del 2003 - Applicabilità - Condizioni - Stipula del trasferimento successiva alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore - Necessità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - disposizione che estende le agevolazioni fiscali di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 anche al caso di piani attuativi di iniziativa privata - si applica ai soli trasferimenti di beni immobili avvenuti dopo la sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore, intendendosi per tale colui che stipula la convenzione di lottizzazione e poi costruisce o vende i singoli lotti, dopo avere eseguito le opere di urbanizzazione o ceduto le aree al comune per l'esecuzione di esse, attuando così direttamente o a mezzo degli acquirenti dei lotti la convenzione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)