Sez. 2, Sentenza n. 11839 del 04/02/2004 Ud. (dep. 11/03/2004) Rv. 228630 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - ERRONEO CONVINCIMENTO DI DOVER ESEGUIRE UN ORDINE | Clonazione di utenza telefonica in danno di ente pubblico - Sussistenza - Privatizzazione della società concessionaria del servizio telefonico - Irrilevanza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - ERRONEO CONVINCIMENTO DI DOVER ESEGUIRE UN ORDINE
Integra gli estremi del reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico la clonazione del numero di utenza telefonica dell'ente territoriale comunale, essendo quest'ultimo l'unico titolare dell'interesse patrimoniale protetto dalla norma direttamente leso dagli artifizi e raggiri posti in essere nella commissione del reato (Fattispecie in cui la corte di cassazione ha escluso che la società concessionaria del servizio telefonico potesse essere qualificata come persona offesa dal reato, riconoscendo alla stessa, in presenza delle condizioni di legge, la qualità di persona danneggiata dal reato; è stata pertanto ritenuta irrilevante, ai fini della procedibilità d'ufficio, l'intervenuta privatizzazione della società concessionaria del servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)