Sez. 6, Sentenza n. 3065 del 04/10/1999 Cc. (dep. 14/12/1999) Rv. 214942 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Frode informatica e truffa - Differenze - Momento consumativo dei reati - E quello del conseguimento dell'ingiusto profitto dell'agente con corrispondente danno della vittima in entrambi i reati - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Il reato di frode informatica (art. 640 ter cod. pen.) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (Nella specie l'agente, utilizzando il sistema telefonico fisso installato in una filiale della società italiana per l'esercizio telefonico, con la veloce e ininterrotta digitazione di numeri telefonici, in parte corrispondenti a quelli per i quali il centralino era abilitato e in parte corrispondenti a utenze estere, riusciva ad ottenere collegamenti internazionali, eludendo il blocco predisposto per le chiamate internazionali per le quali il sistema non era abilitato, così esponendo debitoriamente la società italiana per l'esercizio telefonico nei confronti dei corrispondenti organismi esteri autorizzati all'esercizio telefonico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 ter, Legge 23/12/1993 num. 547 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)