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Sez. 6, Sentenza n. 58087 del 13/09/2017 Ud. (dep. 29/12/2017) Rv. 271963 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE | Esercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso con sequestro di persona - Criterio distintivo - Intensità della violenza o della minaccia - Rilevanza - Esclusione - Elemento intenzionale - Rilevanza esclusiva.
Stato
decisa il 2017-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271963-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base alla intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volta al conseguimento di un profitto ingiusto, e, nell'altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ingiusto profitto sussiste sia nel caso in cui il vantaggio ricercato dal reo coicide con il prezzo della liberazione sia nel caso in cui detto vantaggio derivi dall'esecuzione di un pregresso rapporto illecito con la vittima del reato, trattandosi di una pretesa non tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)