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Sez. 5, Sentenza n. 48359 del 08/10/2014 Ud. (dep. 20/11/2014) Rv. 261973 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE - SEQUESTRO DI PERSONA | Fine di esercitare un preteso diritto - Irrilevanza - Concorso con il reato di cui all'art. 393 cod. pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261973-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE - SEQUESTRO DI PERSONA

Fra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di sequestro di persona non sussiste alcun rapporto di specialità, in quanto la privazione della libertà personale, intesa quale impedimento alla libertà di locomozione, è requisito estraneo alla fattispecie astratta di cui all'art. 393 cod. pen., con la conseguenza che le anzidette ipotesi delittuose possono concorrere tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)