Sez. L, Sentenza n. 2516 del 10/03/1987 (Rv. 451663 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DI UN ILLECITO DISCIPLINARE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DIPENDENTE - SUCCESSIVA MALATTIA DEL MEDESIMO - RAPPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DI UN ILLECITO DISCIPLINARE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DIPENDENTE - SUCCESSIVA MALATTIA DEL MEDESIMO - RAPPORTO.*
Ove il datore di lavoro, dopo aver contestato al dipendente un illecito disciplinare, adotti nei suoi confronti il provvedimento di sospensione cautelare (nella specie, espressamente prevista dalla contrattazione collettiva di categoria) e successivamente sopravvenga la malattia del lavoratore medesimo, quest'ultima, seppur giustificata, non incide sull'Obbligo di effettuare la prestazione lavorativa che è già temporaneamente sospesa, né di conseguenza la durata di tale malattia può essere computata nel periodo di comporto, senza che (all'esito del periodo di sospensione cautelare) il datore di lavoro possa licenziare il lavoratore per eccessiva morbilità conteggiando nel comporto suddetto anche la malattia verificatasi durante quella sospensione. (V 1452/86, mass n 444848).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)