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Sez. L, Sentenza n. 1452 del 05/03/1986 (Rv. 444848 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CASO DELLA MALATTIA EX ART. 2110 COD. CIV. - PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI DISCONTINUI DELLA STESSA O DI DIVERSA NATURA - INCLUSIONE - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL SOLO COSIDDETTO COMPORTO SECCO - COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE SECONDO GLI USI O L'EQUITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL CCNL 16 LUGLIO 1976 PER I METALMECCANICI PREVEDENTE IL SOLO COMPORTO SECCO.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444848-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CASO DELLA MALATTIA EX ART. 2110 COD. CIV. - PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI DISCONTINUI DELLA STESSA O DI DIVERSA NATURA - INCLUSIONE - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL SOLO COSIDDETTO COMPORTO SECCO - COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE SECONDO GLI USI O L'EQUITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL CCNL 16 LUGLIO 1976 PER I METALMECCANICI PREVEDENTE IL SOLO COMPORTO SECCO.*

Il caso della malattia, contemplato dall'art. 2110 cod. civ. si riferisce, oltre che all'ipotesi della malattia unica, anche a quella di una pluralità di episodi morbosi discontinui, della stessa o di diversa natura, e pertanto, ove la contrattazione collettiva preveda solo la prima ipotesi (contemplando il cosiddetto comporto secco), ma non anche la seconda (omettendo di disciplinare il cosiddetto comporto per sommatoria), quest'ultimo, in difetto anche di Usi, deve essere determinato dal giudice secondo equità. (nella specie il giudice del merito - integrando secondo equità la previsione dell'art. 19 CCNL 16 luglio 1979 per i metalmeccanici - aveva determinato il comporto per sommatoria in modo che il termine cosiddetto interno coincideva con il comporto secco ed il termine cosiddetto esterno era pari al triennio di efficacia del contratto collettivo; la suprema Corte - nel confermare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 3015/84, mass n 435056; (V 1853/84, mass n 433921).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)