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Sez. U - , Ordinanza n. 105 del 04/01/2023 (Rv. 666504 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Procedimento di rettificazione - Vizio di extrapetizione o di omessa pronuncia - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666504-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI

In tema di acque, allorché nel procedimento per rettificazione delle sentenze pronunciate dai TRAP e dal TSAP, ex art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (T.U. acque), si contesti l'extrapetizione o l'omessa pronuncia su una domanda, o su un suo capo, o la presenza di disposizioni contraddittorie ex art. 517, nn. 4, 5, 6 e 7, c.p.c. del 1865, in assenza di diversa disposizione espressa sul termine di decadenza per la proposizione di detto rimedio davanti allo stesso giudice che ha emesso la decisione, opera la norma generale e di chiusura contenuta nell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, che contiene un rinvio, formale o mobile, alle norme di cui al c.p.c., con conseguente applicazione del termine lungo (semestrale) di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., nel dovuto bilanciamento tra l'interesse della parte ad avvalersi del rimedio impugnatorio specifico e l'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo ed alla certezza del diritto, attraverso la formazione dell'autorità di cosa giudicata da parte della statuizione giudiziale adottata dal giudice competente.

Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517 lett. 4, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517 lett. 5, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517 lett. 6, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)