Sez. 1, Sentenza n. 2230 del 28/06/1972 (Rv. 359533 - 01)
BENI - IMMATERIALI-MARCHIO - CONTRAFFAZIONE - GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE - PRESUPPOSTI - AFFINITA DEI PRODOTTI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
BENI - IMMATERIALI-MARCHIO - CONTRAFFAZIONE - GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE - PRESUPPOSTI - AFFINITA DEI PRODOTTI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Secondo l'attuale tutela legislativa, il giudizio di contraffazione dei marchi e subordinato all'appartenenza dei prodotti allo stesso genere, e questa deve essere individuata con il criterio dell'affinita, rappresentata dall'intrinseca natura dei prodotti e dalla loro destinazione alla stessa clientela ed alla soddisfazione degli stessi bisogni. Nella ricerca dell'affinita, la nozione del genere di appartenenza dei prodotti deve essere intesa non in senso astratto, ma con riferimento alla concreta destinazione e utilizzazione del prodotto.*
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)