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Sez. 1, Sentenza n. 6244 del 24/10/1983 (Rv. 431007 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - EFFICACIA E TUTELA DEL MARCHIO - LIMITI - CONFONDIBILITÀ DEI PRODOTTI - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431007-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - EFFICACIA E TUTELA DEL MARCHIO - LIMITI - CONFONDIBILITÀ DEI PRODOTTI - SUSSISTENZA - REQUISITI.*

L'ambito oggettivo di efficacia di un marchio d'impresa ed i limiti della sua tutela nei confronti di altri marchi sono strettamente connessi con la confondibilità dei prodotti, cioè con l'appartenenza dei prodotti concorrenti alla stessa specie merceologica, ovvero con la loro affinità od omogeneità, la quale sussiste in presenza o dell'idoneità dei prodotti a soddisfare gli stessi bisogni, o della destinazione alla medesima clientela, ovvero dell'intrinseca natura, anche sotto il profilo della ricollegabilità alla medesima fonte produttiva in rapporto con la normale capacità e tendenza espansiva dell'attività imprenditoriale. (nella specie, la Corte d'appello aveva ritenuto che il marchio "lazzaroni" relativo a biscotti, pasticcini e amaretti rendesse illecito l'uso, da parte di altri, dello stesso marchio per contraddistinguere un liquore amaretto, sul rilievo che l'amaretto è un liquore dolce, non molto alcoolico, consumato tipicamente dalla clientela familiare che è anche consumatrice dei biscotti e degli amaretti, così che tra i prodotti stessi era configurabile un rapporto di complementarietà tale da comportare la confondibilità circa la loro provenienza dalla stessa impresa. La suprema Corte ha confermato tale statuizione alla stregua del principio di cui in massima). (V 2060/83, mass n 426907; (V 2396/77, mass n 386106; (V 2230/72, mass n 359533).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)