diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1321 del 24/05/1966 (Rv. 322624 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA SUCCESSIVAMENTE AD UNA SENTENZA SULLA GIURISDIZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI QUESTA - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1966-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322624-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA SUCCESSIVAMENTE AD UNA SENTENZA SULLA GIURISDIZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI QUESTA - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*

La pronuncia sulla giurisdizione non si identifica con la pronunzia sul merito, pertanto il regolamento ex art 41 cod proc civ e ammissibile anche dopo che sia intervenuta la sentenza affermativa o declinatoria della giurisdizione. E inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione che sia stato proposto dopo che si sia formato il giudicato sulla giurisdizione, o per inutile decorso del termine per appellare, o per decadenza dalla impugnazione a seguito del decorso dell'anno dalla pubblicazione. (Conf 322221).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)