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Sez. U, Sentenza n. 1110 del 03/05/1966 (Rv. 322221 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - NATURA - TERMINE FISSO - INSUSSISTENZA - SENTENZA DI PRIMO GRADO SULLA GIURISDIZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'APPELLO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1966-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322221-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - NATURA - TERMINE FISSO - INSUSSISTENZA - SENTENZA DI PRIMO GRADO SULLA GIURISDIZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'APPELLO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*

Il regolamento di giurisdizione non e un mezzo di impugnazione e non ha un termine fisso per la sua proposizione: ma, se con sentenza del giudice di primo grado, soggetta ad appello, sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, il regolamento di giurisdizione e inammissibile qualora venga proposto dopo che sia gia decorso il termine per l'appello contro detta sentenza, per essersi ormai costituito il giudicato formale sulla giurisdizione. (Cfr 1042/64; 180/63; 1893/62; 2084/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)