Sez. 3 - , Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019 (Rv. 652736 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI | Consulenza tecnica di ufficio - Natura, qualificazione - Consulente deducente e consulente percipiente - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI
La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)