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Sez. 1, Sentenza n. 3363 del 16/05/1983 (Rv. 428260 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO CAMERALE PER LA REVISIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - STATUIZIONE SULLE SPESE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428260-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO CAMERALE PER LA REVISIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - STATUIZIONE SULLE SPESE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

Anche nel procedimento camerale per la revisione dell'assegno di divorzio, a norma dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), nel quale vi sia stata rituale istaurazione fra le parti del contraddittorio, il giudice deve provvedere al regolamento delle spese processuali, secondo i principi ordinari di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. (V 3651/80, mass n 407516).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)