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Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 06/06/1980 (Rv. 407516 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - CONTRADDITTORIO INSTAURATO A SEGUITO DI RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO O GIUDIZIARIO - ORDINANZA DI RIGETTO DEL RICORSO - STATUIZIONE SULLE SPESE - NECESSITA - CARATTERE DECISORIO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407516-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - CONTRADDITTORIO INSTAURATO A SEGUITO DI RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO O GIUDIZIARIO - ORDINANZA DI RIGETTO DEL RICORSO - STATUIZIONE SULLE SPESE - NECESSITA - CARATTERE DECISORIO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*

Qualora, a seguito di ricorso per sequestro conservativo o giudiziario, si instauri tra le parti rituale contraddittorio, con la loro convocazione e lo svolgimento delle rispettive attivita difensive all'udienza all'uopo fissata, il Presidente del tribunale od il pretore, con l'ordinanza di rigetto del ricorso, devono provvedere anche sulle spese, in applicazione del criterio della soccombenza, tenuto conto che l'ordinanza medesima definisce il procedimento sommario, mentre l'eventuale successiva proposizione di altra istanza di sequestro apre un nuovo procedimento, e non determina prosecuzione del primo. La relativa statuizione, avendo carattere decisorio su posizioni di diritto sostanziale delle parti, e non essendo altrimenti impugnabile, e censurabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (contra 3892/77, mass n 387581).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 672

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)