Sez. 1, Sentenza n. 16714 del 07/11/2003 (Rv. 567955 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Accertamento e contestazione da parte di pattuglia situata a distanza rispetto ad altra pattuglia munita di autovelox con display luminoso - Correttezza - Affermazione - Acquisizione di elementi integrativi - Fotografia - Necessità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di accertamento e prova della violazione dei limiti massimi di velocità, il secondo comma dell' art. 385, reg. es. cod. strad., stabilisce che l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore provvede alla notifica a norma dell'art. 386, "acquisiti gli altri elementi necessari per procedere". Fra tali elementi può annoverarsi anche l'acquisizione della fotografia (che presuppone l'attività dello sviluppo e della stampa del negativo), la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità, quand'anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti (nella specie: componenti di una pattuglia posta a distanza dall'altra che procedeva al fermo del veicolo) preposti al funzionamento dell'apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo. Pertanto, la mancata acquisizione della fotografia da parte del giudice non comporta un <deficit> della prova dell'illecito; né l'accertamento della violazione per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del misuratore della velocità comporta una violazione delle regole probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto <iter> procedimentale da seguire nell'accertamento della violazione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 385
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)