Sez. 3, Sentenza n. 6475 del 18/05/2000 (Rv. 536660 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Infrazioni in tema di circolazione stradale - Contestazione non immediata - Verbale - Compilazione da parte di un agente diverso da quello autore del rilevamento dell'infrazione - Rilevanza - Esclusione - Acquisizione elementi integrativi - Fotografia - Notificazione della violazione - Termini.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano (precedentemente) proceduto al rilevamento dell'infrazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione, poiché l'art. 385 del d.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada), nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata di cui all'art. 201 del codice, prevede che il verbale sia compilato dall'"organo accertatore": espressione, questa, che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo, e sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito. Va soggiunto che il secondo comma del citato art. 385, reg. es. c.d.s., stabilisce che l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore provvede alla notifica a norma dell'art. 386, "acquisiti gli altri elementi necessari per procedere". Fra tali elementi ben può annoverarsi anche l'acquisizione della fotografia (che presuppone l'attività dello sviluppo e della stampa del negativo), la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità, quand'anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti preposti al funzionamento dell'apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo, dal quale peraltro decorre il termine per la contestazione fissato dall'art. 201, comma primo del codice della strada (fattispecie in tema di superamento dei limiti massimi di velocità).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 385
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)