Sez. L, Sentenza n. 11777 del 07/06/2005 (Rv. 581898 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE | Tariffa professionale approvata con d.m. 14 febbraio 1992 n. 238 - Disciplina relativa alla decorrenza degli interessi di mora - Operatività anche nel caso di controversia fra cliente ed avvocato circa il compenso - Esclusione - Decorrenza degli interessi solo dalla data dell'ordinanza di liquidazione - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE
Se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel d.m. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (che è di particolare, sollecita definizione), sicchè è a quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - che va riportata la decorrenza degli interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decr. Minist. 14/02/1992 num. 238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)