Sez. 2, Sentenza n. 5004 del 28/04/1993 (Rv. 482120 - 01)
Avvocato e Procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - In genere | Tariffa professionale approvata con D.M. 22 giugno 1982 - Interessi di mora e rivalutazione monetaria delle spettanze del professionista - Determinazione - Criteri operanti per i crediti di lavoro - Applicabilità - Condizioni.
Avvocato e Procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - In genere
In tema di onorari di avvocato e di diritti di procuratore il D.M. 22 giugno 1982 il quale prevede gli interessi di mora e la rivalutazione delle spettanze del professionista con i criteri operanti per i crediti di lavoro (art. 429 cod. proc. civ.), ove decorrano tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso della parcella senza che insorgano contestazioni sulla congruità dei relativi importi, non è applicabile fuori di detta specifica ipotesi. Pertanto, se insorga controversia giudiziaria sul "quantum" gli interessi e l'eventuale maggior danno per svalutazione monetaria restano soggetti alle comuni regole dell'art. 1224 cod. civ., postulando il verificarsi della "mora debendi".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 22/06/1982
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)