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Sez. 2, Sentenza n. 5004 del 28/04/1993 (Rv. 482120 - 01)

Avvocato e Procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - In genere | Tariffa professionale approvata con D.M. 22 giugno 1982 - Interessi di mora e rivalutazione monetaria delle spettanze del professionista - Determinazione - Criteri operanti per i crediti di lavoro - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482120-01

Avvocato e Procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - In genere

In tema di onorari di avvocato e di diritti di procuratore il D.M. 22 giugno 1982 il quale prevede gli interessi di mora e la rivalutazione delle spettanze del professionista con i criteri operanti per i crediti di lavoro (art. 429 cod. proc. civ.), ove decorrano tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso della parcella senza che insorgano contestazioni sulla congruità dei relativi importi, non è applicabile fuori di detta specifica ipotesi. Pertanto, se insorga controversia giudiziaria sul "quantum" gli interessi e l'eventuale maggior danno per svalutazione monetaria restano soggetti alle comuni regole dell'art. 1224 cod. civ., postulando il verificarsi della "mora debendi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 22/06/1982

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)