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Sez. 6, Sentenza n. 7460 del 19/01/2017 Cc. (dep. 16/02/2017) Rv. 269056 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI | Sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia carceraria - Interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269056-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI

Qualora il giudice provveda alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari in corso di esecuzione con quella della custodia carceraria a causa dell'aggravamento delle esigenze cautelari, non è tenuto a procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia dell'imputato, che è richiesto solo in caso di prima applicazione della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)