Sez. 4, Sentenza n. 42696 del 26/06/2007 Cc. (dep. 20/11/2007) Rv. 237695 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Aggravamento della misura originariamente applicata - Interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE
Nel caso in cui venga disposta la sostituzione della misura originariamente applicata con altra più grave in ragione dell'acuirsi delle esigenze cautelari non è necessario procedere all'interrogatorio dell'indagato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che innanzi tutto tale adempimento non è previsto dall'art. 299 cod. proc. pen. - il quale contempla esclusivamente l'interrogatorio preventivo all'esame dell'istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare - e che non appare necessario estendere la disciplina dettata dall'art. 294 cod. proc. pen., attesa la diversa natura della situazione in cui si viene a trovare l'indagato di fronte all'originaria privazione della libertà rispetto a quella conseguente all'aggravamento del regime cautelare, diversità riconosciuta peraltro anche dal legislatore, che ha infatti previsto per le due ipotesi un differenziato regime di impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)