Sez. 2, Sentenza n. 3882 del 04/12/1968 (Rv. 337359 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - CONTINUITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - NOZIONE - LIMITATI POTERI DEL LAVORATORE NELLA SCELTA DEL TEMPO DELLA PRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - CONTINUITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - NOZIONE - LIMITATI POTERI DEL LAVORATORE NELLA SCELTA DEL TEMPO DELLA PRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Alla sussistenza di un rapporto di lavoro non sono di ostacolo i limitati poteri di iniziativa e di autonomia del lavoratore quanto alla scelta dei tempi di esecuzione delle sue prestazioni e neppure le interruzioni di queste, giacche la continuita, essenziale nel rapporto di lavoro subordinato, non e collegata all'osservanza di un orario fisso bensi soltanto alla persistenza nel tempo dell'Obbligo giuridico di compiere le prestazioni determinate. (V. N. 641-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)