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Sez. 2, Sentenza n. 3882 del 04/12/1968 (Rv. 337359 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - CONTINUITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - NOZIONE - LIMITATI POTERI DEL LAVORATORE NELLA SCELTA DEL TEMPO DELLA PRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337359-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - CONTINUITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - NOZIONE - LIMITATI POTERI DEL LAVORATORE NELLA SCELTA DEL TEMPO DELLA PRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*

Alla sussistenza di un rapporto di lavoro non sono di ostacolo i limitati poteri di iniziativa e di autonomia del lavoratore quanto alla scelta dei tempi di esecuzione delle sue prestazioni e neppure le interruzioni di queste, giacche la continuita, essenziale nel rapporto di lavoro subordinato, non e collegata all'osservanza di un orario fisso bensi soltanto alla persistenza nel tempo dell'Obbligo giuridico di compiere le prestazioni determinate. (V. N. 641-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)