Sez. 2, Sentenza n. 324 del 10/02/1970 (Rv. 345200 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - CONDIZIONI - AUTONOMIA E DISCREZIONALITA D'INIZIATIVA DEL PRESTATORE - IRRILEVANZA - SUSSISTENZA DI POTERE GERARCHICO E DISCIPLINARE DEL DATORE - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - CONDIZIONI - AUTONOMIA E DISCREZIONALITA D'INIZIATIVA DEL PRESTATORE - IRRILEVANZA - SUSSISTENZA DI POTERE GERARCHICO E DISCIPLINARE DEL DATORE - NECESSITA.*
Per aversi subordinazione non e necessario che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, ne che risulti continua, stringente ed appariscente la vigilanza sull'attivita svolta dal lavoratore, ma l'assoggettamento puo realizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dall'imprenditore in via programmatica, o soltanto 'impressa nella struttura aziendalè. Non sono pertanto dirimenti gli eventuali margini, piu o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalita dei quali il dipendente goda, mentre e determinante la continua 'dedizione funzionalè della di lui energia lavorativa (e solo di questa, fisica che sia od intellettuale) al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore e caratterizzante l'impresa il che postula l'esistenza ed il riconoscimento di un potere disciplinare e gerarchico. (V 1018-69, massima n 339481 3882-68, massima n 337359).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)