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Sez. 2, Sentenza n. 324 del 10/02/1970 (Rv. 345200 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - CONDIZIONI - AUTONOMIA E DISCREZIONALITA D'INIZIATIVA DEL PRESTATORE - IRRILEVANZA - SUSSISTENZA DI POTERE GERARCHICO E DISCIPLINARE DEL DATORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345200-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - CONDIZIONI - AUTONOMIA E DISCREZIONALITA D'INIZIATIVA DEL PRESTATORE - IRRILEVANZA - SUSSISTENZA DI POTERE GERARCHICO E DISCIPLINARE DEL DATORE - NECESSITA.*

Per aversi subordinazione non e necessario che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, ne che risulti continua, stringente ed appariscente la vigilanza sull'attivita svolta dal lavoratore, ma l'assoggettamento puo realizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dall'imprenditore in via programmatica, o soltanto 'impressa nella struttura aziendalè. Non sono pertanto dirimenti gli eventuali margini, piu o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalita dei quali il dipendente goda, mentre e determinante la continua 'dedizione funzionalè della di lui energia lavorativa (e solo di questa, fisica che sia od intellettuale) al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore e caratterizzante l'impresa il che postula l'esistenza ed il riconoscimento di un potere disciplinare e gerarchico. (V 1018-69, massima n 339481 3882-68, massima n 337359).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)