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Sez. L, Sentenza n. 17048 del 12/11/2003 (Rv. 568121 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Di mobilità - Disciplina applicabile - Calcolo dell'indennità - Riferimento alle singole giornate di disoccupazione - Necessità - Conseguenze per la prestazione spettante nel mese di febbraio - Spettanza dell'indennità per i soli giorni compresi nel mese - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568121-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

L'indennità di mobilità è soggetta, secondo quanto dispone l'art. 7, dodicesimo comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223, alla disciplina prevista per la disoccupazione involontaria "in quanto applicabile"; pertanto, non essendo riscontrabile, nelle disposizioni del medesimo art. 7 che disciplinano la prestazione, la previsione di un meccanismo di calcolo ragguagliato "al mese" (in particolare, il riferimento all'integrazione salariale valendo solo per la misura e la durata della prestazione e non comportando comunque il calcolo "a mese"), l'indennità deve essere corrisposta con riferimento alle singole giornate di effettiva disoccupazione. Ne consegue che, per il mese di febbraio, l'indennità spetta per i ventotto o ventinove giorni compresi in tale mese, mediante divisione per trenta dell'importo commisurato all'integrazione salariale e moltiplicazione del risultato per ventotto o per ventinove; né tale modalità di calcolo suscita dubbi di illegittimità costituzionale, per il fatto che il lavoratore in mobilità riceva in tale mese un trattamento mensilmente inferiore a quello che avrebbe ricevuto se fosse stato (o rimasto) in cassa integrazione, atteso che il trattamento garantito dalla legge non è quello che il lavoratore avrebbe ricevuto "in quel mese" se fosse stato in cassa integrazione, ma è costituito dall'indennizzo di ogni giorno di disoccupazione con riferimento all'importo mensile massimo dell'integrazione salariale "spettante nel periodo precedente la risoluzione del rapporto di lavoro", e ciò in coerenza con la funzione propriamente previdenziale della prestazione e con il sistema generale delle assicurazioni sociali, che - ancorché riferite a particolari categorie di lavoratori - non corrispondono mai all'effettiva diminuzione della capacità retributiva subita dal singolo, non potendosi, neanche indirettamente, considerare vantaggioso per l'individuo il godimento delle prestazioni assicurative rispetto allo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure ridotta o sospesa.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)