Sez. L, Sentenza n. 23149 del 02/11/2009 (Rv. 610550 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Di mobilità - Disciplina applicabile - Calcolo dell'indennità - Riferimento alle singole giornate di disoccupazione - Necessità - Conseguenze per la prestazione spettante nel mese di febbraio - Spettanza dell'indennità per i soli giorni compresi nel mese - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
L'indennità di mobilità è soggetta, secondo quanto dispone l'art. 7, comma 12, della legge 23 luglio 1991 n. 223, alla disciplina prevista per la disoccupazione involontaria "in quanto applicabile"; pertanto, non essendo riscontrabile, nelle disposizioni del medesimo art. 7 che disciplinano la prestazione, la previsione di un meccanismo di calcolo ragguagliato "al mese" (in particolare, il riferimento all'integrazione salariale valendo solo per la misura e la durata della prestazione e non comportando comunque il calcolo "a mese"), l'indennità deve essere corrisposta con riferimento alle singole giornate di effettiva disoccupazione. Ne consegue che, per il mese di febbraio, l'indennità spetta per i ventotto o ventinove giorni compresi in tale mese, mediante divisione per trenta dell'importo commisurato all'integrazione salariale e moltiplicazione del risultato per ventotto o per ventinove; nè tale modalità di calcolo suscita dubbi di illegittimità costituzionale, per il fatto che il lavoratore in mobilità riceva in tale mese un trattamento mensilmente inferiore a quello che avrebbe ricevuto se fosse stato (o rimasto) in cassa integrazione, atteso che il trattamento garantito dalla legge non è quello che il lavoratore avrebbe ricevuto "in quel mese" se fosse stato in cassa integrazione, ma è costituito dall'indennizzo di ogni giorno di disoccupazione con riferimento all'importo mensile massimo dell'integrazione salariale "spettante nel periodo precedente la risoluzione del rapporto di lavoro".
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 38 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)