Sez. 2, Sentenza n. 669 del 21/12/2004 Cc. (dep. 17/01/2005) Rv. 230431 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE | Associazione con finalità di terrorismo - Cellula operativa ispirata all'ideologia ed alla pratica del terrorismo religioso di matrice islamica - Aderente il quale abbia manifestato la volontà di aspirare alla "guerra santa" ed al "martirio" - Ritenuta configurabilità, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza - Censurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE
In tema di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis cod. pen.), non può definirsi "manifestamente illogica" e non è, pertanto, censurabile in sede di legittimità la motivazione sulla base della quale il giudice di merito abbia ritenuto, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al suddetto reato a carico di aderente ad una cellula operativa ispirata all'ideologia ed alla pratica del terrorismo religioso di matrice islamica, del quale sia risultata la volontà, espressa in un incontro con altri aderenti al suddetto organismo, di aspirare alla "guerra santa" ed al "martirio".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)