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Sez. 5, Sentenza n. 31389 del 11/06/2008 Ud. (dep. 25/07/2008) Rv. 241175 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE | Elementi costitutivi - Struttura organizzativa - Contenuto in riferimento alle associazioni di matrice islamica.
Stato
decisa il 2008-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241175-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il "minimum" organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che, in tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una 'retè in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell'"affectio societatis" e costituisce lo scopo sociale del sodalizio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen., essendo emersi i collegamenti degli imputati con una associazione di natura terroristica, che aveva posto in essere azioni di chiaro stampo terroristico nel Kurdistan, ed il dolo specifico della finalità terroristica dal materiale documentale sequestrato agli imputati e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)