Sez. 2, Sentenza n. 1782 del 12/02/1993 (Rv. 480869 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per impossibilità sopravvenuta - Impossibilità - Parziale | Contratto preliminare - Sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione di una delle parti - Disciplina ex art. 1464 cod. civ. - Applicabilità - Promuovimento dell'azione ex art. 2932 cod. civ. e contestuale richiesta di riduzione della propria prestazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per impossibilità sopravvenuta - Impossibilità - Parziale
L'art. 1464 cod. civ. (a norma del quale, quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche recedere dal contratto se non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale) essendo applicabile anche al contratto preliminare, consente al contraente, che, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., agisce per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, di chiedere al giudice anche la riduzione della propria prestazione, non ostandovi il principio secondo cui la sentenza deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali stabilite dalle parti nel contratto preliminare, dato che questo principio impedisce al giudice di sostituire la propria volontà a quella dei contraenti ma non di accertare, con una indagine ermeneutica, che la modifica delle pattuizioni è stata anche implicitamente prevista dai contraenti in relazione a fatti sopravvenuti, oggettivamente accertabili (nella specie, la C.S. ha confermato sul punto la decisione dei giudici del merito che aveva accolto la domanda di riduzione del prezzo di un terreno edificabile, proposta in seguito ad una variazione del piano regolatore che ne aveva ridotto gli indici di edificabilità, dei quali si era tenuto conto, nel contratto preliminare, per la determinazione del prezzo pattuito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)