Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 14/03/1997 (Rv. 503013 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IMPOSSIBILITÀ - PARZIALE | Risoluzione ad iniziativa del debitore - Esclusione - Facoltà di recesso - Attribuzione al solo creditore - Fattispecie inerente a vendita di immobile da costruire ed a relative limitazioni dimensionali imposte da norme urbanistiche.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IMPOSSIBILITÀ - PARZIALE
Nel contratto a prestazioni corrispettive, in caso di impossibilità parziale della prestazione dovuta da una delle parti, è solo la parte creditrice della prestazione divenuta parzialmente impossibile che ha il diritto di avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 1464 cod. civ., e che quindi può, in difetto di un interesse apprezzabile all'adempimento parziale, recedere dal contratto invece che usufruire di una riduzione della sua prestazione. (Nella specie, in relazione ad un contatto preliminare di vendita di un immobile da costruirsi a cura del promittente venditore, questi aveva chiesto la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta inerente a ostacoli urbanistici, ma il giudice di merito aveva rigettato tale domanda ed accolto invece la domanda di risoluzione per colpa del promittente venditore; la S.C. nel confermare tale sentenza ha enunciato il riportato principio, con riferimento al rilievo del ricorrente che la costruzione sarebbe stata possibile solo con riduzione delle superfici e dei volumi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)