Sez. 4, Sentenza n. 903 del 23/03/1966 Ud. (dep. 25/06/1966) Rv. 101906 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - FORMA - REQUISITI ESSENZIALI - ERRONEA INDICAZIONE DELLA NORMA DI LEGGE RELATIVA AL REATO - INVALIDITA DELLA IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - FORMA - REQUISITI ESSENZIALI - ERRONEA INDICAZIONE DELLA NORMA DI LEGGE RELATIVA AL REATO - INVALIDITA DELLA IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
La dichiarazione di impugnazione puo essere ritenuta invalida solo quando manchi uno dei requisiti essenziali o costituiti, in generale dalla specificazione del tipo di impugnazione e del provvedimento impugnato o, quando essa sia proposta da soggetti diversi dagli imputati, dalle generalita degli imputati stessi. Nella specificazione del provvedimento impugnato, bisogna menzionare i dati occorrenti per la identificazione di esso. Tali dati non sono indicati in modo tassativo dalla legge ed e, quindi, necessario stabilire, caso per caso, se quelli riportati nella dichiarazione siano idonei a identificare, senza possibilita di equivoco, il provvedimento di cui si tratta. In caso di erronea indicazione del reato ascritto all'imputato, per inesatta citazione dell'articolo di legge che l'individua, la dichiarazione non puo considerarsi invalida se gli altri dati in essa riportati consentano l'identificazione del provvedimento impugnato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)