Sez. 5, Sentenza n. 587 del 22/02/1984 Ud. (dep. 08/03/1984) Rv. 163054 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - FORMA - ESTREMI INDICATI DALLA NORMA - INCERTEZZA ASSOLUTA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - FORMA - ESTREMI INDICATI DALLA NORMA - INCERTEZZA ASSOLUTA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
È inammissibile l'impugnazione, qualora la dichiarazione contenga inesattezze ed equivoci, tali da cagionare assoluta indeterminatezza nelle indicazioni richieste dalla norma. (nella specie trattavasi di dichiarazione di appello, nella quale erano state erroneamente individuata sia l'autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento, che la data del medesimo) (V mass n 121832; (V mass n 144327; (V mass n 113506; (V mass n 101906; (V mass n 099134 sulla data; (Conf mass n 145684; (Conf mass n 133398; (Conf mass n 121832; (Conf mass n 111415; (Conf mass n 108054).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)