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Sez. 2, Sentenza n. 9024 del 11/06/1997 Ud. (dep. 03/10/1997) Rv. 208746 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Stato di detenzione all'estero - Configurabilità - Esclusione - Richiesta di temporaneo rientro in Italia per partecipare al giudizio - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208746-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO

In tema di ordinanza contumaciale, perché lo stato di detenzione all'estero possa costituire legittimo impedimento ai sensi dell'art. 486 cod. proc. pen., è necessaria la dimostrazione della volontà dell'imputato di essere tradotto in Italia per presenziare al dibattimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso il motivo con il quale si deduceva la nullità dell'ordinanza contumaciale, ritenendo insufficiente ai fini della configurabilità di un legittimo impedimento dell'imputato la documentazione allegata all'istanza di rinvio del dibattimento che ne attestava la detenzione all'estero senza tuttavia la specifica richiesta di un temporaneo rientro in Italia per partecipare al giudizio)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)