Sez. 1, Sentenza n. 738 del 04/12/1997 Ud. (dep. 21/01/1998) Rv. 209449 - 01
GIUDIZI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1930) - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE | Imputato detenuto per altra causa regolarmente citato - Onere di comunicazione al giudice - Esclusione - Conseguenze.
GIUDIZI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1930) - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE
In tema di legittimo impedimento a comparire, deve escludersi la sussistenza, a carico dell'imputato detenuto per un procedimento diverso da quello cui si riferisce la citazione a comparire, di un onere di tempestiva comunicazione al giudice, dinanzi al quale è stato citato a comparire, del suo stato di detenzione: ne consegue che l'impedimento, derivante da tale stato, comunque venuto a conoscenza del giudice, impone a costui di provvedere ai sensi dell'art. 486 cod.proc.pen., primo o terzo comma (sospensione o rinvio del dibattimento): ed invero, l'art. 486, comma quinto, cod.proc.pen., conferisce rilievo al legittimo impedimento del difensore solo se "tempestivamente comunicato", mentre nessun onere di preventiva e sollecita comunicazione è imposto all'imputato dalle disposizioni dei commi 1 e 3 dello stesso articolo, le quali subordinano la rilevanza dell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento alla sola condizione che questo risulti obiettivamente accertato.. Costituisce, pertanto, legittimo impedimento dell'imputato a comparire in giudizio lo stato di detenzione dello stesso, segnalato dal difensore al giudice prima dell'inizio del dibattimento, anche se tale condizione concerne altro procedimento e non risulta dagli atti per avere l'interessato ricevuto la rituale notifica del decreto di citazione in stato di libertà; ne deriva che, nel caso di rigetto dell'istanza di rinvio presentata in relazione a tale impedimento, deve ritenersi affetta da nullità assoluta, ex art.178 cod. proc.pen., con conseguente nullità dell'intero giudizio e della sentenza, l'ordinanza con la quale, in presenza di siffatta situazione, venga dichiarata la contumacia dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)