Sez. 1, Sentenza n. 4516 del 21/10/1977 (Rv. 388118 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - RICORRENTE PRINCIPALE - QUESTIONI PRELIMINARI DECISE IN SENSO SFAVOREVOLE - INTERESSE SORGENTE DAL RICORSO INCIDENTALE DELLA CONTROPARTE - ULTERIORE RICORSO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - CONTRORICORSO - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - RICORRENTE PRINCIPALE - QUESTIONI PRELIMINARI DECISE IN SENSO SFAVOREVOLE - INTERESSE SORGENTE DAL RICORSO INCIDENTALE DELLA CONTROPARTE - ULTERIORE RICORSO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - CONTRORICORSO - NECESSITA.*
Il principio della tassativita dei mezzi di impugnazione non consente la proposizione di impugnazioni incidentali diverse da quelle espressamente previste dalla legge. In particolare, nel giudizio di Cassazione, l'art 371 cod proc civ limita la proponibilita del ricorso incidentale solo per la parte destinataria del ricorso principale e per quelle alle quali il ricorso medesimo e stato notificato per integrazione: conseguentemente, l'interesse del ricorrente principale al riesame di questioni preliminari decise sfavorevolmente per lui, che sorge solo dal ricorso incidentale della controparte e che, percio, non consentiva, per difetto di interesse, la richiesta al riguardo nel ricorso principale, non puo essere tutelato con la proposizione di un ulteriore ricorso incidentale - diretto, sostanzialmente, a mutare non il dispositivo, ma la motivazione della sentenza impugnata - bensi con la proposizione di un controricorso diretto a contrastare l'efficacia del ricorso incidentale della controparte. (V 1088/75, mass n 374504).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)